Il 13 marzo 2020 è stata vinta una causa presso il Comitato delle Nazioni Unite per i diritti umani.

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Considerazioni della Commissione per i diritti umani del 13 marzo 2020 nel caso Elena genero c.Italia (comunicazione N. 2979/2017).

Nel 2017, l'autore del messaggio è stato assistito nella preparazione del reclamo. La denuncia è stata successivamente comunicata All'Italia.

Breve informazione: a seguito della richiesta indifferenziata di un'altezza minima di 165 cm, ben al di sopra dell'altezza media delle donne in Italia di 161 cm, la maggior parte delle donne italiane, compresa l'autrice del messaggio, non ha potuto partecipare al concorso per la sostituzione di posti presso il servizio antincendio nazionale, quindi, secondo l'autore del messaggio, è stata

Posizioni legali del Comitato: il Comitato ha fatto riferimento alla sua dichiarazione di ordine generale N.18 (1989) sulla non discriminazione, in cui la discriminazione è definita come "qualsiasi distinzione, esclusione, limitazione o preferenza che si basa su segni di razza, colore, sesso, lingua, religione, credenze politiche o di altro tipo, origine nazionale o sociale, posizione patrimoniale, nascita o altra circostanza e che Il comitato ha ricordato che il divieto di discriminazione è valido sia in ambito pubblico che privato e che la violazione dell'articolo 26 [del Patto] può derivare da una norma o da una misura apparentemente neutrale e che non persegue la discriminazione per loro scopo, ma che ne ha come conseguenza (vedi: "Althammer et al. c.Austria" (CCPR/C/78/D/998/2001),). Tuttavia, non qualsiasi distinzione, esclusione o restrizione sulle caratteristiche elencate nel Patto costituisce discriminazione, purché si basi su criteri ragionevoli e oggettivi e persegua uno scopo legittimo, ai sensi del Patto (paragrafo 7.3 delle considerazioni) (vedi in particolare: O'Neill e Quinn C. Irlanda (CCPR/C/87/D/1314/2004), paragrafo 8.3, Jaker C.Francia (CCPR/C/123/D/2747/2016), clausola 8.14 e "Hebbage c. Francia" (CCPR/C/123/d/2807/2016), clausola 7.14.).

Il comitato ha anche ricordato che, in conformità con il Suo ordine generale N 25 (1996) sulla partecipazione agli Affari Pubblici e il diritto di voto, al fine di "garantire l'accesso al servizio pubblico in condizioni generali di uguaglianza, i criteri e le procedure applicabili in relazione alla nomina, alla promozione, alla rimozione temporanea o totale dall'incarico devono essere oggettivi e Ha inoltre affermato: "è particolarmente importante garantire che le persone non subiscano discriminazioni nell'esercizio dei loro diritti di cui all'articolo 25 (paragrafo c) [del Patto] su uno qualsiasi dei motivi di cui all'articolo 2 (paragrafo 1) "(paragrafo 7.8 considerazioni).

Valutazione da parte del Comitato delle circostanze effettive del caso: il requisito di crescita di cui sopra rappresentava un limite all'ammissione al National Fire Service. Sebbene questa restrizione sia formulata in modo apparentemente neutro, in Italia ha avuto conseguenze sproporzionate per le donne: l'altezza media delle donne è significativamente inferiore all'altezza media degli uomini e l'altezza minima per l'ammissione è fissata tra queste medie, escludendo la maggior parte delle donne e includendo la maggior parte degli uomini. Di conseguenza, il Comitato doveva stabilire se il requisito di crescita indifferenziato soddisfacesse i criteri di ragionevolezza, obiettività e legittimità dell'obiettivo (punto 7.4 delle considerazioni).

Il comitato ha osservato-né lo stato parte né i tribunali amministrativi nazionali hanno giustificato esattamente come la crescita di 165 cm faciliti l'esecuzione efficace dei compiti pertinenti, né ha dimostrato che altre caratteristiche fisiche (composizione corporea biochimica, forza muscolare e massa cellulare attiva) non possono compensare il mancato rispetto del requisito di crescita esistente. Il comitato ha richiamato l'attenzione sull'argomento non contestato dell'autore secondo cui, al momento della presentazione di tale comunicazione, ha servito con successo (servito) come vigile del fuoco temporaneo per 17 anni, durante i quali ha partecipato al lavoro di varie squadre di soccorso e ha svolto le stesse mansioni lavorative dei dipendenti permanenti. Il comitato ha preso atto della dichiarazione non contestata dallo stato parte dell'autore secondo cui lo stesso consiglio di Stato, nelle sue decisioni successive, aveva dichiarato incostituzionale il requisito di crescita minima indifferenziato e aveva recentemente chiesto l'abrogazione dei requisiti di crescita minima (paragrafo 7.5 considerazioni).

Alla luce di quanto sopra, il Comitato ha ritenuto che il requisito legale di altezza di almeno 165 cm per i candidati per le posizioni sostitutive nel servizio antincendio Nazionale costituisse una limitazione che non era né necessaria né commisurata allo scopo legittimo perseguito dalla sua introduzione. Di conseguenza, il Comitato ha concluso che, alla luce delle conseguenze sproporzionate della disposizione per le donne che desiderano entrare nel servizio antincendio nazionale, la disposizione e la sua applicazione all'autore costituivano una forma di discriminazione indiretta basata sul sesso in violazione dell'articolo 26 del Patto (paragrafo 7.6 considerazioni).

Per quanto riguarda le accuse dell'autore riguardo all'articolo 25 (paragrafo c) del Patto e la violazione del suo diritto di ammissione al servizio pubblico a parità di condizioni, il Comitato, considerando che il requisito legale per la crescita per l'ammissione al servizio antincendio nazionale era irragionevole e discriminatorio, ha concluso quanto segue: anche i diritti dell'autore ai sensi dell'articolo 25 (paragrafo c) sono stati violati (paragrafo 7.8 considerazioni).

Conclusioni del Comitato: i fatti presentati indicavano una violazione dell'articolo 25 (paragrafo c) e dell'articolo 26 del Patto.

 

 

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