Sentenza della Corte EDU dell'11 gennaio 2018 nel caso Cipoletta c. Italia (ricorso n. 38259/09).
Nel 2009, il richiedente è stato assistito nella preparazione della ricorso. La ricorso è stata successivamente comunicata in Italia.
Nel caso, il reclamo del richiedente sull'esistenza di una disputa (obiezione) nell'ambito della procedura di liquidazione amministrativa di una persona giuridica è stato considerato con successo dal momento in cui il creditore richiede di includere le sue rivendicazioni alla società fallita nella lista dei creditori. Il caso riguardava una violazione dei requisiti dell'articolo 6, paragrafo 1, e dell'articolo 13 della Convenzione per la protezione dei diritti umani e delle libertà fondamentali.
CIRCOSTANZE DEL CASO
Il richiedente era il capo della compagnia. Egli ha affermato di essere un creditore di un'altra società con la partecipazione della capitale dello stato, per i quali è stata avviata la procedura di forzata "chiusura amministrativa" (speciale procedura interna, che si differenzia dal fallimento di <1>), guidata dal liquidatore. Si veda, ad esempio, la legge italiana sulla 16 marzo 1942 N 267 "Le regole della procedura di fallimento, procedura preventiva soddisfare i requisiti, il procedimento amministrativo di fallimento" (Disciplina del Fallimento, del concordato preventivo, dell'Amministrazione Controllata e della liquidazione coatta Amministrativa).
Nel giugno 1985, il liquidatore informò la ricorrente dell'avvio della procedura di liquidazione e redigendo un elenco dei debiti della società. Poiché la domanda della ricorrente non è stata registrata, nel luglio 1985 ha inviato al liquidatore una richiesta per includerlo nell'elenco dei creditori. Nell'agosto del 1985, il liquidatore compilò un elenco degli obblighi di debito della società, escluse le richieste del richiedente. Nel settembre 1986 la ricorrente ha sollevato obiezioni contro tale elenco.
Con decisione del tribunale nel mese di aprile del 1997, trovando che la ricorrente e il liquidatore hanno firmato un accordo sulla presenza della domanda della ricorrente alla liquidazione della società, sostenuta obiezione del richiedente e di modificare l'elenco dei creditori.
Nel dicembre 2010, la liquidazione amministrativa della società in questione era ancora in corso.
QUESTIONI DI LEGGE
Riguardo all'osservanza dell'articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione. a) Ricevibilità della denuncia. Nella presente causa, la Corte doveva decidere sull'applicabilità delle disposizioni dell'art. 6 della Convenzione alla procedura di "liquidazione amministrativa".
La Corte ha ritenuto necessario applicare un nuovo approccio per razionalizzare la propria giurisprudenza in relazione alle garanzie fornite ai creditori, indipendentemente dal fatto che sono previste nel corso ordinario di procedura fallimentare o le "chiusura amministrative" procedure speciali e, quindi, a prescindere dallo status giuridico del debitore.
La Corte ha osservato che, in aggiunta a qualsiasi differenze nella classificazione nazionale tra il fallimento normale e "chiusura amministrativa", i finanziatori invocato il recupero dei loro debiti a terzi, che era quello di confermare la presenza di debito e di effettuare pagamenti a spese dei loro beni.
Per quanto riguarda la procedura fallimentare in generale, la Corte ha sempre indicato che la controversia sussiste dal momento in cui il creditore presenta una denuncia.
Per quanto riguarda la procedura di "chiusura amministrativa", la Corte rileva che il creditore potrebbe chiedere di includere nella lista di richieste di debiti della società in liquidazione della dalla prima notifica della liquidatore relativa alla verifica dei debiti oggetto di liquidazione.
Analizzando le conseguenze specifiche della misura nel contesto della procedura in questione, la Corte è giunta alla conclusione che questa vera e propria controversia sul diritto civile deriva dall'applicazione del prestatore. Nel presente caso, la richiesta era basata su una cambiale. Di conseguenza, l'articolo 6 § 1 della Convenzione è applicabile alla presente causa.
(b) Meriti. Pur riconoscendo la complessità della procedura fallimentare, la Corte ritiene che la durata complessiva della procedura in questione, circa 25 anni e sei mesi, è stata eccessiva e non è riuscito a soddisfare il "termine ragionevole" istituito dall'articolo 6 § 1 della Convenzione.
DECISIONE
Nel caso di una violazione dell'articolo 6 § 1 della Convenzione (approvata con sei voti "per" uno - "contro").
La Corte ha inoltre rilevato che v'è stata una violazione dell'articolo 13 della Convenzione, in assenza di un ricorso interno effettivo con cui la ricorrente ha potuto contestare l'assenza del suo caso entro un termine ragionevole (adottato da sei voti "per" uno - "contro" ).
COMPENSAZIONE
L'articolo 41 della Convenzione, la Corte ha assegnato al richiedente 24.000 euro di danno non patrimoniale, il requisito per danno materiale è stata respinta.