La CEDU ha identificato una violazione dei requisiti della parte 1 dell'articolo 6 e dell'articolo 13 della Convenzione per la protezione dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.

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Decreto CEDU del 18 marzo 2021 sul caso Petrella c. Italy (ricorso n. 24340/07).

Nel 2007, il richiedente è stato assistito nella preparazione del reclamo. Successivamente, la denuncia è stata comunicata All'Italia.

Il caso ha esaminato con successo un reclamo su informazioni non vere, diffamando l'onore, la dignità e la reputazione aziendale del richiedente. Nel caso sono state violate le rivendicazioni della parte 1 dell'articolo 6 e dell'articolo 13 della Convenzione per la protezione dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.

 

CIRCOSTANZE DEL CASO

 

22 luglio 2001, la prima pagina del giornale ha pubblicato un articolo intitolato "milioni sono caduti in un buco nero "grazie alla" compagnia " di Petrell e Co."insieme alla foto del richiedente che era avvocato e Presidente della squadra di calcio. Tra le altre cose, l'articolo ha affermato di essere responsabile di gravi tagli al bilancio locale e regionale stanziato per l'assistenza sanitaria per un periodo di sei anni. Poi, per i prossimi tre giorni, Altri articoli dello stesso contenuto sono stati pubblicati sul giornale.

Decidendo che i dati dell'articolo messo in discussione il suo onore e della sua reputazione, il richiedente 28 luglio 2001, ha fatto una dichiarazione di un procedimento penale per diffamazione a mezzo stampa aggravata contro il giornalista e direttore del giornale, ma anche contro il segretario e direttore esecutivo della casa editrice. Nel suo discorso al pubblico ministero richiedente ha spiegato che ha deciso di entrare in produzione penale come parte civile e ha chiesto cinque milioni di euro a titolo di risarcimento danni. Inoltre, ha dichiarato che vorrebbe essere avvisato se l'esame della sua domanda fosse ritardato.

10 settembre 2001, il caso è stato trasferito alla procura presso il tribunale distrettuale. Il 17 gennaio 2007, il giudice che effettua un'indagine preliminare, ha cessato il procedimento a causa della scadenza del termine di prescrizione di perseguire un reato che è stato oggetto della domanda.

 

QUESTIONE DI DIRITTO

 

Rispetto del paragrafo 1 dell'articolo 6 della Convenzione.

(a) applicabilità del reclamo da considerare nel merito. Per rientrare nel campo di applicazione della Convenzione, il diritto penale o la condanna di terzi per il reato deve essere inseparabile da attuazione alle vittime il diritto di eccitazione civile di produzione in conformità con le leggi interne, anche se è fatto solo per ottenere un simbolico risarcimento danni o per proteggere i diritti civili, ad esempio i diritti di "buon nome". Di conseguenza, il paragrafo 1 dell'articolo 6 della Convenzione si applica ai procedimenti che coinvolgono l'attore civile dal momento in cui l'attore diventa parte di un caso civile, a meno che tale attore non rinunci esplicitamente al suo diritto di indennizzo (vedi: decreto della Gran camera della Corte di Giustizia Europea sul caso Perez v. France del 12 febbraio 2004,). La Corte europea ha ritenuto che l'articolo è applicabile alla vittima, non ancora entrato in produzione penale come parte civile, poiché secondo la legge Italiana anche prima dell'udienza preliminare, nel quale faccia potrebbe essere assegnato lo stato, la vittima aveva già il diritto di godere di alcuni diritti e privilegi stabiliti dalla legge.

In questo caso, il richiedente ha presentato una dichiarazione di un procedimento penale al fine di proteggere il diritto civile, vale a dire il diritto di proteggere la sua reputazione, e quindi ha presentato una dichiarazione dimostrabile. Nella sua dichiarazione di un procedimento penale, ha sottolineato che vuole entrare in produzione in un procedimento penale come attore civile e chiedere un risarcimento per un importo di cinque milioni di euro. Egli ha anche espressamente chiesto di inviare un avviso in caso di cessazione del procedimento giudiziario. Pertanto, il richiedente ha esercitato almeno uno dei diritti o dei privilegi concessi alla parte lesa dalla legge italiana (vedere la sentenza della Corte di Giustizia Europea "Arnoldi v. Italy" del 7 dicembre 2017, ricorso n. 35637/04). Di conseguenza, la Corte di Giustizia Europea ha respinto l'obiezione delle autorità italiane che la presente denuncia è incompatibile con le disposizioni della Convenzione secondo il criterio ratione materiae.

 

ORDINANZA

 

L'articolo 6 della Convenzione si applica in questo caso.

(b) La creatura della denuncia. Il richiedente ha approfittato di diritti e privilegi, disponibili in conformità con la legge Italiana in un contesto di in un procedimento penale, e, quindi, ha avuto la possibilità in udienza preliminare, dichiarare i propri requisiti per la causa civile. Esclusivamente a seguito di ritardi nel procedimento di pubblici ministeri e la successiva cessazione del procedimento in relazione alla scadenza della prescrizione, la ricorrente non ha potuto presentare una richiesta di risarcimento danni o di ottenere la decisione del tribunale penale per la sua causa. Tale negligenza da parte delle autorità ha negato al richiedente la possibilità di determinare i Suoi diritti civili nell'ambito del procedimento che ha deciso di avviare in conformità con la legge italiana. L'attore non poteva richiedere la presentazione di una nuova causa in tribunale civile per lo stesso scopo di portare alla responsabilità civile, se il termine di prescrizione di avviare un procedimento penale, in cui la causa potrebbe essere considerata, è scaduto per colpa di organi di indagine penale. Il ricorso, a quanto pare, implicherebbe la necessità di ri-raccogliere prove, e la responsabilità sarebbe stata affidata al ricorrente, e stabilire eventuali responsabilità potrebbe rivelarsi estremamente difficile dopo tanto tempo dopo dell'evento considerato.

 

ORDINANZA

 

Nel caso è stata fatta una violazione dei requisiti del paragrafo 1 dell'articolo 6 della Convenzione (presa da cinque voti "a favore" con due - "contro").

 

COMPENSAZIONE

 

Nell'ordine di applicazione dell'articolo 41 della Convenzione. La Corte di giustizia europea ha assegnato al richiedente 5 200 euro a titolo di risarcimento per danni morali.

La Corte europea ha anche stabilito all'unanimità che per caso c'erano irregolarità requisiti di cui al paragrafo 1 dell'articolo 6 della Convenzione a causa della eccessiva durata in un procedimento penale, nonché dell'articolo 13 della Convenzione a causa della mancanza di nazionale rimedi, con il quale il ricorrente avrebbe potuto difendere il loro diritto a condurre il contenzioso a tempo ragionevole.

 

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