Sentenza della Corte EDU del 27 settembre 2018 nel caso di Brazzi c. Italia (Comp. N 57278/11).
Nel 2011, il denunciante è stato assistito nella preparazione di un reclamo. Successivamente, la denuncia è stata comunicata all'Italia.
La causa si lamenta che il ricorrente si è lamentato invano delle autorità in merito all'illegalità della perquisizione, la misura, che considerava infondata, e quando ha esaminato il caso, la Corte ha affermato che la legge italiana non prevedeva un controllo giudiziario efficace in relazione a tali ricerche . Il caso è una violazione dell'articolo 8 della Convenzione per la protezione dei diritti umani e delle libertà fondamentali.
LE CIRCOSTANZE DEL CASO
La ricerca nella casa del richiedente è stata effettuata come parte di una verifica fiscale sulla base di una decisione dell'ufficio dell'accusatore. Al termine della ricerca, nessuna prova è stata sequestrata e il procedimento è stato chiuso dal giudice che ha condotto l'indagine preliminare.
La ricorrente si lamentava costantemente, ma senza successo, delle autorità sull'illegalità della perquisizione, una misura che, a suo avviso, era infondata e sosteneva nella Corte europea che la legge italiana non prevedeva un controllo giurisdizionale effettivo in relazione a tali ricerche.
DOMANDE DEL DIRITTO
Riguardo all'osservanza della lettera "b" del paragrafo 3 dell'articolo 35 della Convenzione. Il caso in sé non aveva implicazioni finanziarie, dal momento che si trattava di una ricerca dell'abitazione che non portava al sequestro di proprietà o ad altre intrusioni sulla proprietà. Tuttavia, la gravità della violazione dovrebbe essere valutata prendendo in considerazione sia la percezione soggettiva del richiedente sia gli interessi che sono stati oggettivamente influenzati in un caso particolare. In altre parole, l'assenza di un danno significativo può essere basata su elementi quali le conseguenze finanziarie della controversia in questione o il valore della controversia per il ricorrente.
La controversia riguardava una questione di principio dal punto di vista del richiedente, vale a dire il suo diritto al rispetto della sua proprietà e della sua casa. Per il ricorrente, che non ha cessato di contestare la legittimità della ricerca nelle autorità competenti, il significato soggettivo della domanda sembra ovvio. Dal punto di vista degli interessi oggettivamente interessati dal caso, il caso riguardava l'esistenza nella legislazione italiana di un efficace controllo giudiziario sulla ricerca, cioè una questione cruciale sia a livello nazionale che a livello di Convenzione.
Di conseguenza, il primo requisito dell'articolo 35, paragrafo 3, lettera b), della Convenzione non è stato rispettato, vale a dire l'assenza di danni significativi alla ricorrente.
DECISIONE
L'obiezione preliminare delle autorità italiane è stata respinta (adottata all'unanimità).
Nel merito, la Corte europea ha stabilito all'unanimità che l'ingerenza con il diritto del richiedente al rispetto della sua casa, vale a dire la ricerca della ricerca contestata, non era "prescritta dalla legge" e ha comportato una violazione dell'articolo 8 della Convenzione, poiché la legge italiana, che non prevedeva un controllo giurisdizionale precedente o il controllo effettivo sull'applicazione di questa misura a posteriori non ha fornito al richiedente sufficienti garanzie contro l'abuso o l'arbitrarietà.
A posteriori (lat.) - dal punto di vista successivo, retrodatazione.